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LEGGE 30 luglio 1959, n. 680

Disposizioni relative al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  13-9-1959 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È assegnato al Governo della Repubblica un nuovo termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per adeguare le piante organiche degli uffici giudiziari e del Ministero, nonché il contingente dei funzionari addetti al servizio ispettivo e al Consiglio superiore della magistratura, alla nuova ripartizione per qualifiche, di cui all'articolo 1, comma secondo, della, legge 17 febbraio 1958, n. 60.