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LEGGE 30 luglio 1959, n. 616

Disposizioni relative all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (I.S.C.O.).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/10/1984)
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Testo in vigore dal: 29-8-1959
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  All'Istituto  nazionale  per  lo  studio  della congiuntura (Isco),
riconosciuto  con  decreto del Presidente della Repubblica in data 30
giugno  1958,  n.  818,  e che ha la finalita' di svolgere ricerche e
studi   nel   campo  congiunturale,  e'  attribuita  la  personalita'
giuridica di diritto pubblico.
 L'Istituto e' posto sotto la vigilanza del Ministero del bilancio.