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LEGGE 30 luglio 1959, n. 614

Concessione di un contributo statale negli interessi sui prestiti contratti da cantine sociali ed enti gestori degli ammassi volontari di uve e mosti.

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Testo in vigore dal: 29-8-1959
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Ministro  per  l'agricoltura  e  le  foreste  e'  autorizzato a
prorogare  fino a quattro mesi la durata dei contributi nel pagamento
degli  interessi sui prestiti contratti dalle cantine sociali e dagli
enti  gestori  degli  ammassi  volontari di uve e mosti di produzione
1958,  per  la  corresponsione  di  acconti ai conferenti, concessi a
norma  dell'articolo  1  della  legge  24  novembre  1958,  n.  1071,
limitatamente   alla   parte  dei  prestiti  stessi  riferibile  alla
quantita'  di  prodotto ammassato impiegata nella produzione del vino
rimasto invenduto alla data del 31 ottobre 1959.