stai visualizzando l'atto

LEGGE 27 maggio 1959, n. 355

Modificazioni in materia di imposte di registro sui trasferimenti immobiliari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
Testo in vigore dal: 1-7-1959
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art.  32  della  legge  6 agosto 1954, n. 603, e' modificato come
segue:
  "L'imposta   per   i   trasferimenti  a  titolo  oneroso  e  per  i
conferimenti  in  societa'  di  beni  immobili  o  di  altri  diritti
immobiliari, stabilita dagli articoli 1 e 81, lettera c), e da quelli
che  vi  fanno richiamo, della tariffa allegato A al regio decreto 30
dicembre  1923,  n. 3269, e successive modificazioni, e' dovuta nella
misura seguente:
    a) per i trasferimenti immobiliari di qualsiasi valore lire 4 per
ogni cento lire;
    b)   se   il  trasferimento  avvenga  entro  tre  anni  da  altro
trasferimento  a  titolo  oneroso  dello  stesso  immobile  o diritto
immobiliare  sul quale si sia pagata la imposta normale di passaggio:
la stessa imposta di cui alla lettera a) ridotta di un quarto, fino a
concorrenza del valore tassato nel precedente trasferimento;
    c) se il trasferimento riguarda beni immobili situati all'estero:
lire una per ogni cento lire".