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LEGGE 20 marzo 1959, n. 149

Concessione di un contributo statale al comune di Gorizia per la spesa relativa al rifornimento idrico del Comune medesimo.

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Testo in vigore dal: 2-5-1959
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  concesso al comune di Gorizia un contributo di lire 26.718.750,
a  carico dello Stato, quale concorso nella spesa per il rifornimento
idrico  della  popolazione per il periodo dal 16 settembre 1957 al 30
giugno 1958.
  E'  altresi'  concesso al predetto Comune, a carico dello Stato, un
contributo  annuo  di lire 33.750.000, quale concorso nella spesa per
il  rifornimento idrico della popolazione per il periodo dal 1 luglio
1958 al 15 settembre 1962.