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LEGGE 2 febbraio 1959, n. 30

Indennità da corrispondere ai componenti le Commissioni degli esami di ammissione, di licenza, di idoneità e di promozione negli Istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 4-3-1959
al: 20-6-1966
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai componenti le Commissioni degli esami di ammissione, di licenza,
di  idoneita'  o  di  promozione  negli Istituti di istruzione media,
classica,  scientifica,  magistrale,  tecnica  e  artistica spetta, a
decorrere  dalle  sessioni  di esame dell'anno scolastico 1955-56, il
compenso giornaliero di lire 400 (quattrocento).
  Il  compenso  di cui al precedente comma e' dovuto anche ai maestri
elementari  chiamati a far parte delle Commissioni previste dall'art.
62 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.
  Ai   capi  degli  Istituti  in  cui  sono  costituite  due  o  piu'
Commissioni  per  gli esami di ammissione, di licenza, di idoneita' o
di  promozione,  il compenso giornaliero previsto dal primo comma del
presente  articolo  e' corrisposto, per ciascuno dei predetti tipi di
esame, limitatamente ad una sola Commissione.
  E'  abrogato  l'art.  3  del  decreto legislativo 7 maggio 1948, n.
1076.