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LEGGE 30 dicembre 1958, n. 1175

Esami di abilitazione alla libera docenza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  30-1-1959 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge:

Art. 1


Per conseguire l'abilitazione alla libera docenza è prescritto il possesso di laurea conseguita, presso una Università od Istituto di istruzione superiore della Repubblica, da almeno cinque anni alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda. In casi particolari, dei quali è giudice la Commissione di cui all'art. 3 della presente legge, può essere tuttavia ammesso agli esami per il conseguimento dell'abilitazione chi sia in possesso di laurea da meno di cinque anni. Dal possesso del diploma di laurea può prescindersi soltanto se trattisi di aspirante che abbia superato il 35° anno di età.
L'abilitazione alla libera docenza può conseguirsi solo per le discipline che facciano parte dell'ordinamento didattico delle Facoltà.
Le singole Facoltà possono chiedere che siano concesse libere docenze in nuove discipline. Sulle richieste delle Facoltà decide il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.
In ciascuna delle sessioni di esami di abilitazione alla libera docenza, non può chiedersi di partecipare agli esami per più di una disciplina.