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LEGGE 4 febbraio 1958, n. 572

Delega al Governo ad emanare nuove norme in materia di circolazione stradale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  28-6-1958 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il Governo è autorizzato ad emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e su proposta dei Ministri per i lavori pubblici e per i trasporti, di concerto con gli altri Ministri interessati, un nuovo testo delle norme concernenti la disciplina della circolazione, in sostituzione di quelle approvate con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il nuovo testo dovrà risultare informato ai seguenti criteri:
1) attuazione di una disciplina della circolazione organica e il più possibilmente unitaria per tutto il territorio nazionale;
2) adozione di tutte le norme idonee ad assicurare una disciplina della circolazione, della guida dei veicoli di ogni genere e della condotta degli animali che sia adeguata alle moderne esigenze del traffico ed alla prevenzione degli incidenti stradali;
3) adeguamento agli accordi internazionali che disciplinano la materia;
4) determinazione delle autorità centrali e periferiche competenti a provvedere nei casi ordinari e nei casi di urgenza;
5) attuazione del principio del decentramento nelle materie che riguardano soltanto situazioni o interessi locali;
6) semplificazione dei procedimenti amministrativi, ferma restando la necessità di adeguate garanzie per i cittadini.
Il Governo ha altresì facoltà di:
a) prevedere nuovi reati in relazione alla nuova disciplina della circolazione e modificare le sanzioni penali vigenti, purché non si superino nel massimo per le pene detentive i mesi dodici e per le pene pecuniarie la somma di lire 20.000, salvo casi speciali nei quali sia messa in pericolo la sicurezza della circolazione e per i quali le pene pecuniarie possono giungere nel massimo fino a lire 200.000;
b) stabilire norme di procedura sull'accertamento delle contravvenzioni in materia di circolazione stradale, che tengano conto delle particolari esigenze della materia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 febbraio 1958

GRONCHI ZOLI - TOGNI - PELLA - TAMBRONI - GONELLA - ANDREOTTI - MEDICI - TAVIANI - COLOMBO - ANGELINI - GAVA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA