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LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

Stato giuridico ed avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/11/1985)
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Testo in vigore dal: 23-5-1958
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Lo  stato di sottufficiale e' costituito dal complesso dei doveri e
dei diritti inerenti al grado.
  Lo  stato  di  sottufficiale  sorge  col legittimo conferimento del
grado e cessa con la perdita del grado.