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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1958, n. 368

Modifiche agli articoli 248, 249, 250, 251, 267, 270, 272, 282, 283 e 284 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

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Testo in vigore dal: 7-5-1958
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto  l'art. 123 del Codice della navigazione, approvato con regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327;
  Visti  gli  articoli  248, 249, 250, 251, 267, 270, 272, 282, 283 e
284  del  regolamento  per  l'esecuzione del Codice della navigazione
(navigazione  marittima),  approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1956, n.
651;
  Udito il parere del Consiglio superiore della marina mercantile;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del Ministro per la marina mercantile, di concerto
con  i  Ministri  per  la  grazia  e giustizia, per la difesa e per i
trasporti;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  L'espressione   "provenienti   dai   corsi  normali  dell'Accademia
navale",  contenuta  negli  articoli  248 (ultimo comma), 250 (ultimo
comma)  e  251  (ultimo  comma)  del regolamento per l'esecuzione del
Codice  della  navigazione approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  15 febbraio 1952, n. 328, e' soppressa e sostituita dalla
seguente: "provenienti dal servizio permanente".