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LEGGE 21 marzo 1958, n. 335

Trasformazione e riordinamento dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/1979)
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Testo in vigore dal: 2-5-1958
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  All'Associazione  nazionale  fra  mutilati  ed invalidi del lavoro,
eretta  in  ente morale con decreto luogotenenziale 22 febbraio 1945,
n. 128, e' riconosciuta la personalita' giuridica pubblica.
  L'Associazione  ha  sede  in Roma, e' sottoposta alla vigilanza del
Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale ed e' retta da uno
statuto  da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica su
proposta  del  Ministro  per  il  lavoro  e  la previdenza sociale di
concerto col Ministro per il tesoro.