stai visualizzando l'atto

LEGGE 24 marzo 1958, n. 328

Integrazioni all'art. 1 della legge 25 luglio 1956, n. 859, a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  1-5-1958 al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il terzo comma dell'art. 1 della legge 25 luglio 1956, n. 859, recante modifiche alla legge 17 luglio 1954, n. 522, contenente provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento, è modificato come segue:
"Per far fronte all'onere derivante dalla concessione dei contributi ai sensi dei precedenti titoli II e III è autorizzata la spesa di lire 104.750.000.000 da iscriversi negli stati di previsione del Ministero della marina mercantile per gli esercizi finanziari dal 1954-55 al 1964-65, secondo, la ripartizione seguente:


L. 7.750.000.000 per l'esercizio finanziario 1954-55
" 5.000.000.000 " " " 1955-56
" 8.000.000.000 " " " 1956-57
" 9.000.000.000 " " " 1957-58
" 10.000.000.000 " " " 1958-59
" 15.000.000.000 " " " 1959-60
" 13.000.000.000 " " " 1960-61
" 13.000.000.000 " " " 1961-62
" 13.000.000.000 " " " 1962-63
" 7.000.000.000 " " " 1963-64
" 4.000.000.000 " " " 1964-65


La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 marzo 1958

GRONCHI ZOLI - CASSIANI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA