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LEGGE 27 febbraio 1958, n. 295

Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e alla legge 29 marzo 1956, n. 288, sullo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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  • Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento
    degli ufficiali dell'esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
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  • Modifiche alla legge 29 marzo 1956, n. 288, sullo stato e
    l'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica
    sicurezza.
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  • Disposizioni finali.
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Testo in vigore dal: 14-4-1958
al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
     La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
    approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Alla legge  12  novembre  1955,  n.  1137,  sull'avanzamento  degli
ufficiali  dell'Esercito,  della  Marina  e  dell'Aeronautica,   sono
apportate le variazioni di cui ai seguenti articoli dal 2 al 21.