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LEGGE 18 marzo 1958, n. 284

Proroga del termine previsto dalla legge 10 marzo 1955, n. 103, per la restituzione del dazio e degli altri diritti doganali relativi ai materiali siderurgici impiegati nella fabbricazione dei prodotti dell'industria meccanica esportati.

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Testo in vigore dal: 27-4-1958
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico. 
 
  Il termine del 31 dicembre 1958,  previsto  dalla  legge  10  marzo
1955, n. 103, e' prorogato al 31 dicembre 1963. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 18 marzo 1958 
 
                               GRONCHI 
 
                                               ZOLI - GAVA - MEDICI - 
                                                    ANDREOTTI - CARLI 
 
Visto, il Guardasigilli: GONELLA