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LEGGE 13 marzo 1958, n. 226

Norme integrative sull'abilitazione di cui all'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, per l'insegnamento di materie tecniche e disegno nelle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo industriale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  16-4-1958 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Possono chiedere di conseguire, con le modalità indicate dal regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1957, n. 1303, l'abilitazione di cui all'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, per le materie tecniche e disegno nelle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo industriale statali, pareggiate o legalmente riconosciute anche gli insegnanti non di ruolo di tali materie nelle predette scuole che risultino in possesso di diploma di perito industriale e si trovino nelle altre condizioni stabilite dallo stesso art. 7.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 marzo 1958

GRONCHI ZOLI - MEDICI - MORO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA