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LEGGE 11 marzo 1958, n. 209

Conti consuntivi delle Amministrazioni provinciali, comunali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e disposizioni per il pagamento di titoli di spesa emessi dalle Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali.

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Testo in vigore dal: 12-4-1958
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico. 
 
  Il primo comma dell'art. 3 della legge 7 aprile 1954,  n.  142,  e'
sostituito dal seguente: 
  "Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4,  5  ed  8  del  decreto
legislativo 21 aprile 1948, n. 1372, ratificato con modificazione con
la legge 30  luglio  1951,  n.  961,  hanno  efficacia  per  i  conti
consuntivi  delle  Amministrazioni  provinciali,  comunali  e   delle
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza fino alle  gestioni
relative a tutto l'esercizio finanziario 1953 e, in  ogni  modo,  non
oltre il 31 dicembre 1960". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 11 marzo 1958 
 
                               GRONCHI 
 
                                           ZOLI - TAMBRONI - MEDICI - 
                                               ANDREOTTI - MATTARELLA 
 
Visto, il Guardasigilli: GONELLA