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LEGGE 4 marzo 1958, n. 163

Provvedimenti diretti ad agevolare finanziamenti occorrenti all'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  4-4-1958 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Per ulteriore svolgimento dell'attività dell'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1958-59 e fino all'esercizio 1961-62, a concedere all'Istituto predetto mutui della durata di 30 anni, fino alla concorrenza di 4 miliardi di lire all'anno, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge 9 agosto 1954, n. 656.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad accordare la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi dei detti mutui. Agli stessi mutui si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 36 della legge 25 giugno 1949, n. 409.
All'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione continuano ad applicarsi tutte le disposizioni di legge che, secondo l'ordinamento precedente, erano applicabili alla Seconda Giunta del C.A.S.A.S., in quanto ad esse non deroghi espressamente e specificamente la legge 5 gennaio 1953, n. 1.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 marzo 1958

GRONCHI ZOLI - MEDICI - TOGNI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA