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LEGGE 20 febbraio 1958, n. 93

Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/12/1986)
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vigente al 10/05/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 21-3-1958
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Sono  assicurati  contro  le  malattie  e  le  lesioni  conseguenti
all'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive i medici comunque
esposti al rischio di tale azione.