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DECRETO-LEGGE 23 gennaio 1958, n. 8

Facoltà di rinnovo dei buoni del Tesoro novennali 5% con scadenza 1° aprile 1959 e costituzione di un Fondo destinato al graduale acquisto sul mercato di buoni del Tesoro novennali.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 23 febbraio 1958, n. 84 (in G.U. 05/03/1958, n.56).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 29-1-1958
al: 15-12-2010
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione; 
  Vista la legge 17 dicembre 1949, n. 905, concernente  la  emissione
di buoni del Tesoro novennali 5% a premi con scadenza 1° aprile 1959; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e l'urgenza di  consentire  ai
possessori di buoni del Tesoro novennali 5% -  1959  di  ottenere  il
rinnovo di detti titoli nonche' di costituire in Fondo  destinato  al
graduale acquisto sul mercato di buoni del Tesoro novennali; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro  per  il  tesoro,  di  concerto  con  i
Ministri per il bilancio e per le finanze; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  E' data facolta' ai possessori dei buoni del Tesoro novennali 5%  a
premi - 1959 di chiedere il  rinnovo,  anche  anticipato,  dei  buoni
stessi qualora non intendano provvedere alla  loro  riscossione  alla
scadenza del 1° aprile 1959. 
  In corrispondenza dell'operazione di rinnovo  il  Ministro  per  il
tesoro emettera', con l'osservanza delle norme di cui alla  legge  27
dicembre 1953, n. 941, buoni del Tesoro  novennali  con  scadenza  1°
gennaio 1968, che godranno, oltre ai  premi  da  assegnarsi  mediante
sorteggi annuali, anche di uno speciale premio di  rinnovo,  previsto
dal successivo art. 2.