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LEGGE 3 dicembre 1957, n. 1198

Modificazioni alla legge 22 dicembre 1953, n. 955, contenente disposizioni sull'assicurazione dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali e sul finanziamento dei crediti a medio termine derivanti da esportazioni relative a forniture speciali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  5-1-1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il primo comma dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, è sostituito dal seguente:
"L'istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere e a gestire per conto dello Stato in assicurazione o in riassicurazione da imprese di assicurazione autorizzate a norma del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, la garanzia, relativamente al rischi indicati nell'art. 3, dei crediti dipendenti da forniture speciali, che le imprese esportatrici italiane concedono negli affari di esportazione di prodotti nazionali; nonché la garanzia relativamente al rischio indicato al sesto comma dell'art. 3 nei casi in cui venga convenuta la clausola di " prezzo fisso " nel contratto di fornitura".
Il terzo comma dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, è sostituito dal seguente:
"Sul proposta del Comitato di cui all'art. 9, il Ministero del tesoro può consentire l'ammissione alla garanzia statale di operazioni subordinate a dilazioni di pagamento che oltrepassino quelle previste dal comma precedente" .