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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1957, n. 1167

Variazioni all'elenco dei prodotti ammessi al rimborso previsto dalla legge 10 marzo 1955, n. 103.

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Testo in vigore dal: 14-12-1957
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  l'art.  2  della  legge 10 marzo 1955, n. 103, contenente la
delega  a  formare  ed approvare l'elenco dei prodotti dell'industria
meccanica  che,  ai  sensi  dell'articolo 1° della legge stessa, sono
ammessi  all'atto  della  loro  esportazione  ai rimborso del dazio e
degli  altri  diritti  doganali  di  cui  furono  gravati i materiali
siderurgici impiegati nella loro fabbricazione;
  Visto il proprio decreto 20 aprile 1955, n. 367;
  Riconosciuta la opportunita' di apportare alcune modifiche al detto
decreto  20  aprile  1955, n. 367 e di estendere ad altri prodotti la
restituzione  del  dazio e degli altri diritti doganali sui materiali
siderurgici impiegati nella loro fabbricazione;
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  finanze, di concerto con i
Ministri  per il bilancio, per il tesoro, per l'industria e commercio
e per il commercio con l'estero;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Ai  prodotti  compresi nella tabella annessa al presente decreto e'
estesa  la  restituzione  del  dazio  e  degli altri diritti doganali
previsti  dall'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 103, nella misura
per ciascuno di essi indicata nella tabella medesima.