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LEGGE 27 ottobre 1957, n. 1028

Modificazione della legge 10 agosto 1950, n. 648, sulle pensioni di guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/12/1961)
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Testo in vigore dal: 20-11-1957
al: 20-12-1961
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art.  98  della  legge 10 agosto 1950, n. 648, e' modificato come
segue:
    Il  primo,  il  secondo  ed  il  terzo  comma sono sostituiti dai
seguenti:
    "I  decreti  con  cui  e'  conferita  la  pensione di guerra sono
revocabili   o  modificabili  quando  ricorrano  i  casi  contemplati
dall'art.  9  del regio decreto 27 giugno 1933, n. 703, e nei termini
previsti da detto articolo.
    Nei  casi  di  revoca  per  dolo, la soppressione degli assegni o
della  pensione  ha effetto dal giorno della concessione; negli altri
casi  la  soppressione  o la riduzione hanno effetto dal giorno della
denuncia  al  Comitato  di  liquidazione ai sensi del successivo art.
110".
  L'ultimo comma e' sostituito dai seguenti:
  "A chiunque, senza giustificato motivo, rifiuti di presentarsi alle
visite  di  cui  al  precedente  comma  o  non  si presenti nel tempo
assegnatogli,  la pensione o l'assegno saranno sospesi e non potranno
essere ripristinati sino a quando l'invalido non si sia presentato.
  Il   miglioramento   clinico   conseguito   per   cure   effettuate
dall'invalido  successivamente  all'ammissione  vitalizia  al diritto
pensionistico   di   guerra   non   puo'  mai  costituire  motivo  di
modificazione  del  trattamento  di  pensione,  ne'  di  riduzione  o
soppressione di assegni, salvo quanto specificato dal precedente art.
44".