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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1957, n. 853

Determinazione dei contributi unificati in agricoltura per l'anno 1957.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  28-9-1957 al: 15-12-2010
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sentita, la Commissione centrale di cui al decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste; Decreta:

Art. 1



I contributi dovuti per l'anno 1957 nel settore agricolo per le assicurazioni contro le malattie, per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria, per l'assistenza agli orfani dei lavoratori, per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e per gli assegni familiari, sono determinati nelle misure indicate nella tabella allegata al presente decreto, e vistata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.