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LEGGE 12 agosto 1957, n. 759

Soppressione del fondo vestiario per i militari del Corpo degli agenti di custodia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 15-9-1957
al: 15-12-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  fondi  individuali  ed il fondo generale per gli appartenenti al
Corpo  degli agenti di custodia, previsti dagli articoli da 194 a 255
del  regolamento  approvato  con  regio  decreto 30 dicembre 1937, n.
2584, sono soppressi.