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LEGGE 12 agosto 1957, n. 757

Imposta generale sull'entrata "una tantum" sui prodotti tessili.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  15-9-1957 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per gli atti economici aventi per oggetto il commercio delle materie prime, dei prodotti semilavorati e finiti dell'industria tessile, di cui alle tabelle allegati A, B e C alla presente legge, l'imposta generale sull'entrata, prevista dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, è dovuta una volta tanto, nella misura e con le modalità stabilite dagli articoli seguenti.