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LEGGE 2 agosto 1957, n. 680

Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/02/1959)
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Testo in vigore dal: 18-2-1959
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  E' prorogato fino al 31 dicembre 1958 il termine stabilito, con  la
legge 31 luglio 1956,  n.  1037,  per  il  versamento  al  Fondo  per
l'indennita' agli impiegati, da parte dei  datori  di  lavoro,  degli
accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5,
convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e
per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e  capitalizzazione,
previsto  dall'art.  5  dello  stesso  decreto,   alle   disposizioni
contenute nell'art. 4 del decreto medesimo.((1)) 
    
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AGGIORNAMENTO (1) 
La L. 2 febbraio 1959, n. 31, ha disposto (con l'art.  1)  che  "  E'
prorogato fino al 31 dicembre 1959 il termine, stabilito con la legge
2 agosto 1957, n. 680, per il versamento al  Fondo  per  l'indennita'
agli impiegati, da parte dei datori di lavoro,  degli  accantonamenti
dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942,  n.  5,  convertito,
con modificazioni, nella  legge  2  ottobre  1942,  n.  1251,  e  per
l'adeguamento dei  contratti  di  assicurazione  e  capitalizzazione,
previsto dall'art. 5 dello stesso decreto, alle disposizioni 
contenute nell'art. 4 del decreto medesimo."