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LEGGE 26 luglio 1957, n. 616

Adeguamento delle pensioni di guerra dirette.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/1967)
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Testo in vigore dal:  16-8-1957 al: 20-12-1961
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'art. 41 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:
"Ai mutilati e agli invalidi forniti di pensione od assegno rinnovabile della seconda, terza e quarta categoria ed a quelli ascritti alle categorie dalla quinta all'ottava, quando abbiano compiuto rispettivamente il 55° od il 60° anno di età e risulti altresì che il reddito complessivo accertato ai fini dell'imposta complementare sia inferiore a lire 3000 mila annue, è concesso un assegno di previdenza non riversibile né sequestrabile di annue lire 144 mila.
Tale assegno può essere congruamente ridotto sino alla metà nei casi di minor bisogno.
Si prescinde dai suddetti limiti di età quando trattasi di mutilati od invalidi riconosciuti, in sede di visita collegiale, inabili a qualsiasi proficuo lavoro per altre infermità, che per se stesse o congiuntamente a quelle di guerra risultino ascrivibili alla prima categoria della annessa tabella A.
Nei casi di inabilità temporanea ad ogni proficuo lavoro, l'assegno è concesso temporaneamente, per il periodo corrispondente".