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LEGGE 14 luglio 1957, n. 602

Inquadramento a ruolo degli operai addetti alla conduzione dei fondi saliferi della salina di Cervia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 30-7-1957
al: 21-12-2008
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    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Il  personale  temporaneo  in  servizio  presso   l'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato che  alla  data  del  30  giugno  1956
risulta adibito alla conduzione  diretta  dei  fondi  saliferi  della
salina di Cervia, e' inquadrato, a termini degli articoli 4 e 8 della
legge 26 febbraio 1952, n. 67, nella tabella organica  del  personale
salariato di ruolo, ad esaurimento,  con  la  qualifica  di  sanitari
cultori. 
  Le disposizioni di cui al precedente comma sono estese al personale
salariato  che  sia  stato  adibito  alla  conduzione  diretta  degli
anzidetti fondi per l'intera durata  delle  campagne  salifere  degli
anni 1955 e 1956. 
  Per l'anzidetto inquadramento a ruolo si prescinde  dai  limiti  di
eta' stabiliti dall'art. 18, ultimo comma, del regolamento  approvato
con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262. 
  I salariati da inquadrare a ruolo ai sensi  del  presente  articolo
non possono in ogni caso superare le  144  unita'  corrispondenti  al
numero dei fondi saliferi esistenti e l'inquadramento ha  effetto  ai
fini giuridici dal 1° marzo 1956 ed ai fini economici dal  1°  aprile
1957. 
  Al personale inquadrato a ruolo a termini del presente articolo non
possono essere concessi, a  partire  dalla  campagna  salifera  dalla
quale  esplica  effetto  la  presente  legge,  periodi  di   permesso
indennizzato durante lo svolgimento della campagna salifera, e le ore
di lavoro prestate in eccedenza al normale orario di servizio durante
le campagne stesse sono compensative di quelle che verranno  prestate
in meno nei periodi di interruzione dei lavori dopo la chiusura della
campagna salifera. 
  Il  servizio  prestato  in  qualita'  di  operaio  temporaneo   dai
salariati di cui al primo comma del presente articolo  e',  utile  ai
fini del trattamento di quiescenza, per l'intero anno solare.