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LEGGE 9 luglio 1957, n. 600

Disposizioni per il finanziamento e la riorganizzazione degli Enti e Sezioni di riforma fondiaria e per la bonifica dei territori vallivi del Delta padano.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/10/1970)
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Testo in vigore dal: 10-6-1964
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  favore  degli  Enti  e  delle  Sezioni  speciali  degli  Enti di
colonizzazione  e  di  trasformazione  fondiaria,  istituiti ai sensi
della  legge  21  ottobre  1950,  n.  841, o previsti dal decreto del
Presidente  della  Repubblica  17 ottobre 1950, n. 862, dalla legge 9
agosto  1954,  n.  639, e della legge regionale siciliana 27 dicembre
1950, n. 104, e' autorizzata una ulteriore spesa di lire 199 miliardi
e 750 milioni. (1) ((2))
  La  spesa di cui al precedente comma viene ripartita tra gli Enti e
le  Sezioni interessati, con decreti del Ministro per l'agricoltura e
per  le  foreste,  nei  limiti degli stanziamenti annui come appresso
disposti:
      esercizio 1956-57 . . . . . . . . . . . L. 10.000 milioni
          " 1957-58 . . . . . . . . . . . " 34.950 milioni
          " 1958-59 . . . . . . . . . . . " 34.950 milioni
          " 1959-60 . . . . . . . . . . . " 29.950 milioni
          " 1960-61 . . . . . . . . . . . " 29.950 milioni
          " 1961-62 . . . . . . . . . . . " 29.950 milioni
          " 1962-63 . . . . . . . . . . . " 30.000 milioni
                                                    ---------------
                                Totale . . . L. 199.750 milioni
                                                    ---------------

  Il  finanziamento dell'Ente per la valorizzazione del Fucino, per i
compiti  diversi  dalla  riforma fondiaria di cui alla legge 9 agosto
1954,  n.  639,  e'  tratto  anche dai fondi stanziati dalla presente
legge.
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  L.  3 febbraio 1963, n. 110 ha disposto (con l'art. 1, comma 1)
che  "E'  autorizzata  la spesa di lire 20 miliardi per provvedere ad
oneri  generali  e  di  funzionamento degli enti e sezioni di riforma
fondiaria, di cui all'articolo 1 della legge 9 luglio 1957, n. 600."
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AGGIORNAMENTO (2)
  La L. 8 maggio 1964, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che
"E'  autorizzata  la  spesa  di  lire  14  miliardi e 500 milioni per
provvedere  agli  oneri  generali  e  di  funzionamento  degli enti e
sezioni  di  riforma  fondiaria  di  cui all'articolo 1 della legge 9
luglio 1957, n. 600."