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LEGGE 25 luglio 1957, n. 595

Esecuzione di opere pubbliche di bonifica e provvidenze a favore delle aziende agricole del Delta Padano, della Lombardia, del Piemonte e della Valle d'Aosta, danneggiate da eccezionali calamità naturali e a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche, nonchè provvidenze assistenziali a favore delle popolazioni delle zone sinistrate del territorio nazionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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  • Provvidenze a favore delle aziende agricole del
    Delta Padano, del Piemonte, della Valle d'Aosta
    e della Lombardia danneggiate da eccezionali
    calamità naturali.
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  • Opere pubbliche di bonifica nei territori del Delta
    Padano, della Lombardia, del Piemonte
    e della Valle d'Aosta.
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  • Provvidenze creditizie a favore delle aziende
    agricole che abbiano subito perdite
    nella produzione lorda per effetto delle
    eccezionali calamità naturali,
    nel Delta Padano, nella Lombardia, nel
    Piemonte e nella Valle d'Aosta e per effetto
    delle avversità atmosferiche nel territorio
    della Repubblica.
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  • Distribuzione gratuita di grano.
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  • Disposizioni finali
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Testo in vigore dal: 30-7-1957
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

  Provvidenze  a  favore delle aziende agricole del Delta Padano, del
Piemonte,  della  Valle  d'Aosta  e  della  Lombardia  danneggiate da
eccezionali calamita naturali.
                               Art. 1.

  A  favore  delle  aziende agricole delle zone del Delta Padano, del
Piemonte,   della  Valle  d'Aosta  e  della  Lombardia,  che  saranno
delimitate  con  decreto  del  Ministro  per  l'agricoltura  e per le
foreste  di  concerto  con  quello  per  il tesoro, danneggiate dalle
eccezionali  calamita'  naturali,  verificatesi  nei mesi di maggio e
giugno  1957  e  dalle  mareggiate del novembre 1956 e successive, e'
autorizzata,  con  le  modalita'  e  nella misura di cui appresso, la
concessione  di  contributi in conto capitale, ai fini del ripristino
dell'efficienza produttiva delle aziende medesime.