stai visualizzando l'atto

LEGGE 17 aprile 1957, n. 260

Stato dei sottufficiali della Guardia di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/06/1967)
nascondi
Testo in vigore dal: 18-5-1957
al: 13-9-1961
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  In materia di stato dei sottufficiali della Guardia di  finanza  si
applicano le disposizioni sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito
(Arma dei carabinieri) contenute nella legge 31 luglio 1954, n.  599,
eccettuate quelle contenute negli articoli  dal  57  al  59,  con  le
modificazioni di cui agli articoli seguenti. 
  Alle tabelle A e B annesse alla legge 31 luglio 1954, n.  599  sono
sostituite, per i sottufficiali della Guardia di finanza, le  tabelle
A e B annesse alla presente legge.