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LEGGE 4 aprile 1957, n. 238

Modifica dell'art. 62 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, e successive modificazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 12-5-1957
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico. 
 
  Nell'art.  62  del  testo  unico  delle  disposizioni   legislative
riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28  luglio
1932, n. 1365,  quale  risulta  sostituito  dall'art.  12  del  regio
decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2509,  convertito  nella  legge  3
giugno 1937, n. 1318, il n. 3) e' sostituito dal seguente: 
  "3) unico  figlio  maschio  di  padre  vivente  inabile  al  lavoro
proficuo, oppure unico figlio maschio di padre vivente  di  oltre  64
anni di eta' o di madre vedova". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 4 aprile 1957 
 
                               GRONCHI 
 
                                            SEGNI - TAVIANI - MARTINO 
- MORO - MEDICI - 
ROSSI 
 
Visto, il Guardasigilli: MORO