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LEGGE 3 febbraio 1957, n. 34

Modifica all'art. 10 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 24-3-1957
al: 8-10-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Nell'art.   10   della   legge   12   novembre   1955,   n.   1137,
sull'avanzamento   degli  ufficiali  dell'Esercito,  della  Marina  e
dell'Aeronautica, il quinto comma e' sostituito dal seguente:
  "I componenti delle Commissioni si pronunciano con votazione palese
in  ordine  inverso  di  grado  e  di  anzianita'.  Il  presidente si
pronuncia per ultimo".

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 3 febbraio 1957

                               GRONCHI

                                             SEGNI - TAVIANI - MEDICI
                                                           - CASSIANI

Visto, il Guardasigilli: MORO