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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1956, n. 1672

Norme relative alla concessione dei distintivi d'onore, medaglie e diplomi per mutilazioni, ferite e decessi avvenuti nella guerra 1940-45.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  10-4-1957 al: 8-10-2010
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 21 maggio 1916, n. 640, concernente la istituzione del distintivo d'onore per i mutilati di guerra;
Visto il regio decreto 19 gennaio 1918, n. 206, concernente la istituzione del diploma d'onore alla memoria dei caduti;
Visto il regio decreto 24 maggio 1919, n. 800, concernente la istituzione delle medaglie di gratitudine nazionale alle madri dei caduti;
Visto l'art. 10 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, sulla istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, e l'art. 14 del regolamento esecutivo di detta legge, approvato con regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642;
Vista la legge 25 settembre 1910, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti della guerra allora in corso, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani;
Visto l'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, concernente la bonifica dei campi minati e il decreto del Capo provvisorio dello Stato 11 luglio 1947, n. 858, relativo alla concessione dei distintivi d'onore per i mutilati: ed invalidi di guerra agli addetti alle operazioni di bonifica dei campi minati divenuti inabili al lavoro;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1



I militari delle Forze armate, gli appartenenti alla Croce Rossa italiana e al Sovrano Militare Ordine di Malta, gli assimilati, i militarizzati ed i civili al seguito dei reparti operanti che, durante la guerra 1940-45, abbiano riportato ferite in combattimento o lesioni traumatiche gravi, compresi i congelamenti, durante le operazioni di guerra, possono ottenere la autorizzazione a fregiarsi del distintivo d'onore per i feriti di guerra, istituito il 16 febbraio 1917.
Per le ferite e le lesioni causate da eventi fortuiti, il distintivo d'onore compete soltanto se tali eventi si siano verificati in combattimento o in operazioni svolte direttamente ed immediatamente a scopo di offesa o di difesa.
Quando, in applicazione del comma precedente, non sia dovuto il distintivo d'onore per i feriti di guerra, si applicano le disposizioni del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1820, per le ferite o lesioni riportate in servizio.
Per più ferite riportate simultaneamente compete un solo distintivo.
Il riconoscimento del diritto al distintivo d'onore di ferito di guerra non esclude la procedura per gli accertamenti medico-legali ad ogni altro effetto di legge.