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LEGGE 27 dicembre 1956, n. 1465

Proroga del termine stabilito dall'art. 27, secondo comma, della legge 6 agosto 1954, n. 603, per la definizione da parte dei Comitati direttivi degli agenti di cambio delle valutazioni dei titoli non quotati in Borsa ai fini dell'imposta di negoziazione.

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Testo in vigore dal: 23-1-1957
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E' prorogato al 31 dicembre 1957 il termine stabilito dall'art. 27,
secondo  comma,  della  legge 6 agosto 1954, n. 603, entro il quale i
Comitati  direttivi  degli  agenti  di cambio dovranno ultimare, agli
effetti  dell'imposta di negoziazione per gli anni anteriori al 1954,
i  procedimenti  di valutazione dei titoli non quotati in Borsa e dei
titoli  che,  pur  essendo  quotati,  non  hanno  riportato nell'anno
precedente a quello al quale si riferisce l'imposta, prezzi ufficiali
di compenso.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 27 dicembre 1956

                               GRONCHI

                                                    SEGNI - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: MORO