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LEGGE 27 dicembre 1956, n. 1464

Abrogazione dell'art. 63 della legge 9 luglio 1908, n. 445, recante provvidenze a favore della Basilicata e della Calabria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 23-1-1957
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'art. 63 della legge 9 luglio 1908, n. 445, e' abrogato.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 27 dicembre 1956

                               GRONCHI

                                            SEGNI - ROMITA - TAMBRONI
                                                   - MEDICI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: MORO