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LEGGE 27 dicembre 1956, n. 1443

Delega al Governo per la emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali e alle piante organiche degli uffici giudiziari.

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Testo in vigore dal: 18-1-1957
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, per il periodo
di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno
o  piu'  decreti,  aventi  valore  di  legge ordinaria, per apportare
modificazioni alle circoscrizioni giudiziarie e alle piante organiche
degli  uffici  giudiziari,  con  l'osservanza  dei  criteri direttivi
stabiliti negli articoli seguenti.