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LEGGE 1 dicembre 1956, n. 1426

Compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2002)
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Testo in vigore dal: 17-1-1957
al: 29-7-1980
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli   onorari  e  le  vacazioni  dei  periti,  consulenti  tecnici,
interpreti  e  traduttori per le operazioni eseguite per disposizione
dell'autorita'  giudiziaria  in materia penale e civile sono regolati
dalle norme seguenti.