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LEGGE 4 dicembre 1956, n. 1404

Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/04/2002)
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Testo in vigore dal: 12-1-1957
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli enti di diritto pubblico e gli altri enti sotto qualsiasi forma
costituiti,  soggetti a vigilanza dello Stato e interessanti comunque
la finanza statale, i cui scopi sono cessati o non piu' perseguibili,
o  che  si  trovano in condizioni economiche di grave dissesto o sono
nella  impossibilita'  concreta  di  attuare i piropi fini statutari,
devono  essere  soppressi  e  posti  in liquidazione con le modalita'
stabilite dalla presente legge ovvero incorporati in enti similari.
  I  provvedimenti  di  soppressione,  liquidazione  o incorporazione
degli  enti  di  cui  al  comma  precedente,  e  le relative norme di
attuazione  sono  promossi  dal Ministro per il tesoro ed emanati con
decreto Presidenziale.
  Alle  operazioni di liquidazione provvede il Ministro per il tesoro
a mezzo di speciale Ufficio liquidazioni.