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LEGGE 4 dicembre 1956, n. 1377

Sostituzione dell'art. 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 5-1-1957
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art.  53  del  testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici
approvato  con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e' sostituito
dal seguente:
  "Il  Ministro  per  le  finanze, sentito il Consiglio superiore dei
lavori  pubblici,  puo'  stabilire, con proprio decreto, a favore dei
Comuni  rivieraschi  e delle rispettive Province, un ulteriore canone
annuo,  a  carico  del  concessionario,  fino  a  lire  436  per ogni
chilowatt nominale concesso.
  Con  lo stesso decreto, il sovracanone e' ripartito fra gli enti di
cui  al  comma  precedente,  tenuto conto anche delle loro condizioni
economiche   e   dell'entita'   del  danno  eventualmente  subito  in
dipendenza della concessione.
  Nel  caso  di  derivazioni a seguito delle quali le acque pubbliche
siano  restituite  in  corso  o  bacino diverso da quello da cui sono
derivate,  il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore
dei  lavori  pubblici,  stabilisce  tra quali Comuni e Province ed in
quale  misura  il sovracanone di cui ai commi precedenti debba essere
ripartito.
  Il  canone di cui al presente articolo ha la stessa decorrenza e la
stessa scadenza del canone governativo".