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LEGGE 8 novembre 1956, n. 1325

Corresponsione degli indennizzi ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani nei territori assegnati alla Jugoslavia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 15-12-1956
al: 7-11-1962
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  titolari di beni di cui all'art. 1 della legge 5 dicembre 1949,
n.  1064,  a  quelli di cui agli articoli 2 e 3 della legge 31 luglio
1952,  n.  1131,  nonche'  a quelli di cui all'art. 2, punto secondo,
lettere  a)  e b), dell'Accordo italo-jugoslavo del 18 dicembre 1954,
reso  esecutivo  col decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo
1955,  n.  210, verra' liquidato e corrisposto, a valere sull'importo
previsto  dall'art.  2, punto secondo, lettera b), e punto terzo, del
citato  Accordo  italo-jugoslavo  del 18 dicembre 1954, un indennizzo
calcolato sulla base del valore 1938 attribuito ai beni, moltiplicato
per i seguenti coefficienti di maggiorazione:
    a) 35 sino al valore di 200.000 lire;
    b)  20 sul valore eccedente le 200.000 lire e fino a 2.000.000 di
lire.
  Sui  valori  eccedenti  i  2.000.000  di  lire  verra' applicato il
coefficiente  risultante  dal residuo delle somme disponibili dopo la
liquidazione di cui alle lettere a) e b).
  In  attesa  della determinazione di tale coefficiente, il Ministero
del   tesoro   concedera'  acconti  in  base  a  un  coefficiente  di
rivalutazione non superiore a 5.
  Dagli   indennizzi   come   sopra   calcolati   vanno  detratte  le
anticipazioni  corrisposte  ai  sensi  della legge 31 luglio 1952, n.
1131.