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LEGGE 12 ottobre 1956, n. 1214

Provvedimenti per l'Ente di assistenza degli orfani degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia.

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Testo in vigore dal: 21-11-1956
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  contributi  mensili,  liberamente  offerti  dagli ufficiali, dai
sottufficiali  e  dai  militari del Corpo degli agenti di custodia in
favore  dell'Ente  di  assistenza  degli orfani degli appartenenti al
Corpo degli agenti di custodia, eretto in ente morale con decreto del
Presidente  della  Repubblica  11 marzo 1953, n. 363, possono, previo
consenso  scritto  degli  offerenti,  essere  riscossi con trattenuta
d'ufficio sugli assegni mensili dovuti agli offerenti stessi.
  L'importo  mensile  dei  detti  contributi  riscossi con trattenuta
d'ufficio  non  puo' essere superiore a lire 150 per gli ufficiali, a
lire 130 per i sottufficiali e a lire 100 per i militari.