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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1956, n. 1117

Norme di attuazione per il riconoscimento della qualifica ti profugo, agli effetti della legge 4 marzo 1952, n. 137.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/03/1958)
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Testo in vigore dal: 19-10-1956
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;
  Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  dei Ministro per l'interno, di concerto con quello
per il tesoro;

                              Decreta:

                               Art. 1.

  Per  ottenere il riconoscimento della qualifica di profugo, ai fini
dell'estensione dei benefici accordati per i concorsi ai reduci e per
ogni  altro  fine  dalle  leggi  previsto,  i  cittadini italiani che
appartengono  ad una delle categorie di profughi indicate dall'art. 1
della  legge  4  marzo  1952,  n.  137,  devono presentare domanda al
prefetto della Provincia in cui risiedono, entro i termine di un anno
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  Sono dispensati dal presentare domanda coloro ai quali la qualifica
di  profugo  sia  stata  riconosciuta  ai  fini dell'applicazione del
decreto   legislativo   3  settembre  1947,  n.  885  e  del  decreto
legislativo  26  febbraio  1948,  n.  104  e  conservano efficacia le
attestazioni a quei fini gia' rilasciate.