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LEGGE 22 maggio 1956, n. 909

Accettazione ed esecuzione della Convenzione internazionale relativa alla creazione di una Organizzazione marittima consultiva intergovernativa ed Atto finale firmati a Ginevra il 6 marzo 1948.

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  • Allegati
Testo in vigore dal: 21-8-1956
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  ad accettare la
Convenzione   internazionale   relativa   alla   creazione   di   una
Organizzazione  marittima  consultiva intergovernativa ed Atto finale
firmati a Ginevra il 6 marzo 1948.