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LEGGE 30 giugno 1956, n. 775

Istituzione di un "Ruolo speciale transitorio ad esaurimento" presso il Ministero degli affari esteri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1978)
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Testo in vigore dal: 2-8-1956
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Presso  il  Ministero  degli  affari  esteri  e' istituito un ruolo
speciale transitorio ad esaurimento.
  Nel   predetto   ruolo   puo'  essere  collocato  il  personale  di
cittadinanza italiana di cui al regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23,
in  servizio  alla data di entrata in vigore della presente legge che
abbia  compiuto  o compia un periodo di servizio ininterrotto di anni
sei e che alla data dell'inquadramento non abbia superato il 45° anno
di  eta'.  Possono  peraltro  essere collocati nei ruolo stesso anche
coloro  che  alla  data dell'inquadramento abbiano superato il 45° ma
non  ancora compiuto il 65° anno di eta', sempre che alla data in cui
verrebbero  a  compiere  l'eta'  di  65  anni  si  trovino  ad  avere
un'anzianita' di servizio utile ai fini della pensione di almeno anni
venti  compreso  il  servizio non di ruolo da riscattare ai sensi del
successivo   art.  13.  E'  ammesso  altresi'  l'inquadramento  degli
impiegati  di  eta'  superiore  ai  65  anni  sempre  che  alla  data
dell'inquadramento  stesso abbiano un'anzianita' di servizio utile ai
fini  della  pensione di anni venti compreso il servizio non di ruolo
da riscattare ai sensi del citato art. 13.
  Il  periodo  di  servizio di sei anni indicato nel precedente comma
per  il collocamento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento e'
ridotto a due anni per gli ex combattenti, per le vedove e gli orfani
di  guerra  e  le  categorie  equiparate  e  per  coloro che comunque
appartengano a categorie a cui sono stati estesi i benefici spettanti
agli ex combattenti per la assunzione nei pubblici impieghi.
  Il  collocamento  nel  ruolo speciale transitorio ad esaurimento ha
effetto  dalla  data  di  entrata  in vigore della presente legge per
coloro  che  a  tale  data  abbiano  compiuto  il periodo di servizio
prescritto,  e  dalla  data  nella  quale  si  compie tale periodo di
servizio negli altri casi.