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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1956, n. 651

Modifiche agli articoli 267, 270 e 298 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

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Testo in vigore dal: 14-7-1956
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto  l'art. 123 del Codice della navigazione, approvato con regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327;
  Visti  gli  articoli  267, 268, 269, 270, 298 e 299 del regolamento
per   l'esecuzione   del   Codice   della   navigazione  (navigazione
marittima),  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1952, n. 328;
  Udito  il  parere  del  Consiglio superiore della marina mercantile
Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del Ministro per la marina mercantile, di concerto
con  i  Ministri  per  la  grazia  e giustizia, per la difesa e per i
trasporti;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  I   titoli  professionali  per  i  servizi  di  macchina,  previsti
dall'art.  123  del  Codice  della  navigazione,  approvato con regio
decreto  30  marzo  1942,  n.  327,  possono  conseguirsi anche se la
navigazione richiesta non sia stata effettuata almeno per un terzo su
navi   nazionali,  in  deroga  a  quanto  disposto  dal  primo  comma
dell'articolo  n.  298  del  regolamento  per l'esecuzione del Codice
della  navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del
Presidente della Repubblica in data 15 febbraio 1952, n. 328.