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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1956, n. 635

Modifica dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, concernente la fidejussione da parte delle Aziende di credito.

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Testo in vigore dal: 25-7-1956
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  l'art.  54  del  regolamento  per l'amministrazione e per la
contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato col regio decreto 23
maggio  1924,  n.  827,  modificato  col decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1948, n. 1309;
  Visto il regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273;
  Uditi i pareri della Corte dei conti e del Consiglio di Stato;
  Sentito   il  Comitato  interministeriale  per  il  credito  ed  il
risparmio;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

                              Decreta:
                           Articolo unico.

  Il  terzo  comma dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione
del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, modificato
col  decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1309,
e' sostituito dal seguente:
  "Sono  ammessi  a  prestare fidejussione gli Istituti di credito di
diritto pubblico e le Banche d'interesse nazionale nonche' le Aziende
di  credito  ordinario  aventi  un  patrimonio  (capitale  versato  e
riserve)  non  inferiore  a L. 300.000.000 e le Casse di risparmio, i
Monti di credito su pegno di 1° categoria e le Banche popolari aventi
un patrimonio non inferiore a L. 100.000.000".

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 22 maggio 1956

                               GRONCHI

                                                       SEGNI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 luglio 1956
  Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 27. - CARLOMAGNO