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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1956, n. 482

Modificazioni alle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale ed ai dazi di prodotti siderurgici, sospensione dell'applicazione del dazio sugli oli di semi e riduzione del dazio sui semi oleosi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/1957)
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Testo in vigore dal: 8-6-1956
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;
  Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846;
  Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1077;
  Vista  la  tariffa  generale  dei  dazi  doganali  di importazione,
approvato con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;
  Visto  il  decreto  Presidenziale  8 luglio 1950, n. 453, che detta
norme  temporanee  per  la  prima  applicazione  della  nuova tariffa
doganale dei dazi di importazione;
  Visti  i  decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre
1950,  n.  919;  31  gennaio  1951,  n. 23; 2 aprile 1951, n. 225; 30
giugno 1951, n. 516; 1 novembre 1951, n. 1125; 31 marzo 1952, n. 169;
10  luglio  1952, n. 771; 24 dicembre 1952, n. 2387; 9 febbraio 1953,
n.  38;  28 febbraio 1953, n. 58; 9 ottobre 1953, n. 731; 20 novembre
1953,  n.  844;  19 dicembre 1953, n. 917; 25 maggio 1954, n. 253; 14
luglio  1954, n. 422; 5 luglio 1955, n. 548; 8 agosto 1955, n. 649; 8
agosto  1955,  n.  695  e numeri 1278, 1279, 1280, 1281 e 1282 del 23
dicembre 1955, che recano delle aggiunte e delle modificazioni alle
  dette  norme  e  ne  prorogano gli effetti a non oltre il 14 luglio
  1956;
Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che da' piena ed intera
esecuzione   all'Accordo   generale  sulle  tariffe  doganali  e  sul
commercio  concluso  a  Ginevra  il  30  ottobre 1947, ed all'Accordo
tariffario  concluso  tra  l'Italia  e le Parti contraenti ed i Paesi
aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;
  Vista  la  legge  27 ottobre 1951, n. 1172, che da' piena ed intera
esecuzione  all'Accordo  tariffario  concluso tra l'Italia e le Parti
contraenti  ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del
21 aprile 1951;
  Vista  la  legge  14  aprile  1952,  n.  560,  che  ratifica  e da'
esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio
1950;
  Vista  la  legge  31  ottobre  1952,  n.  2360,  che  approva e da'
esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso
a Roma il 7 marzo 1950;
  Vista  la  legge  25  giugno  1952,  n.  766,  che  ratifica  e da'
esecuzione  agli Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile
1951, relativi alla Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio;
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  necessita' di modificare il regime doganale di alcune
merci;
  Sentita  la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3
della  legge  24  dicembre  1949, n. 993, e confermata con le leggi 7
dicembre 1952, n. 1846 e 3 novembre 1954, n. 1077;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  finanze, di concerto con i
Ministri  per  gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per
l'agricoltura  e  foreste,  per  l'industria  ed il commercio, per il
commercio con l'estero e per la marina mercantile;

                              Decreta:

                               Art. 1.

  Dal 1 gennaio 1956 a non oltre il 30 giugno 1956:
    a) il dazio doganale sulle ghise allo stato greggio (in lingotti,
pani,  salmoni  o masse), contenenti in peso da 0,3 fino a 1% inclusi
di  titanio  e da 0,5 fino a 1% inclusi di vanadio (voce ex 875 c) si
applica nella misura dell'1% sul valore;
    b) il dazio doganale sugli sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro
o  di  acciaio  non  legato  comune e di acciaio non legato altro, di
larghezza  inferiore  a  metri  1,50  (voce ex 891-a-1-2), si applica
nella  misura  del  3%  sul  valore,  nei limiti di un contingente di
tonnellate  45.000,  sotto  l'osservanza  delle norme e condizioni da
stabilirsi dal Ministro per le finanze;
    c)  il  dazio doganale sulla vergella bimetallica formata di rame
sul nucleo di acciaio prevalente in peso, detta "Copperweld" (voce ex
885-c-3) si applica nella misura del 10% sul valore, nei limiti di un
contingente  di  tonnellate  600,  sotto  l'osservanza  delle norme e
condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.