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LEGGE 31 marzo 1956, n. 293

Norme per la previdenza del personale delle aziende elettriche private.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/1996)
Testo in vigore dal:  12-5-1956 al: 3-4-1965
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, con effetto dal 1 gennaio 1949, un "Fondo di previdenza per i dipendenti da aziende elettriche private".
Il Fondo costituisce una gestione autonoma in seno all'istituto nazionale della previdenza sociale ed ha lo scopo di provvedere al trattamento di invalidità, di vecchiaia e superstiti dei lavoratori, operai ed impiegati, dipendenti dalle aziende elettriche private.