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LEGGE 31 marzo 1956, n. 269

Determinazione dell'importo della indennità di contingenza da corrispondersi agli invalidi di guerra di prima categoria per l'anno 1954.

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Testo in vigore dal: 5-5-1956
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'importo  della,  indennita'  di  contingenza,  istituita a favore
degli  invalidi  di  guerra  di  la categoria dall'art. 1 del decreto
legislativo  luogotenenziale  29 aprile 1946, n. 299, e' determinato,
con  effetto  dalla  prima  rata con scadenza successiva al 1 gennaio
1954  e  per  l'anno  1954, tenendo conto dell'indice medio del costo
dell'alimentazione  rilevato dall'Istituto centrale di statistica per
il trimestre ottobre-dicembre 1947.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 31 marzo 1956

                               GRONCHI

                                                       SEGNI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO